Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in oggetto prevede la modifica del sistema di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (CSM).
      L'innovazione principale introdotta dalla legge 28 marzo 2002, n. 44, consisteva nel prevedere un sistema maggioritario puro per l'elezione dei candidati nei tre collegi unici nazionali (per i magistrati con funzioni di legittimità, per i magistrati giudicanti e per quelli requirenti), e la ragione di ciò risiedeva nella volontà di ridurre il potere delle correnti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM) nella scelta dei futuri consiglieri, creando un sistema bipolare.
      Peraltro, il nuovo sistema elettorale e gli accorgimenti adottati dalle varie correnti dell'ANM per orientare comunque il voto hanno avuto come unico effetto quello di aumentare il potere delle citate correnti e di diminuire la rappresentatività dei magistrati eletti al CSM.
      Altre sperequazioni sono state determinate dagli apparentamenti a fini elettorali che il sistema maggioritario consente; anche in tale modo non è stato ottenuto il risultato di erodere l'influenza correntizia, ma soltanto quello di ulteriori sperequazioni e alterazioni rispetto a quelle che dovrebbero essere le giuste rappresentanze in virtù dell'effettiva forza elettorale.
      Tutto ciò rende evidente la necessità di intervenire, nuovamente, sul sistema elettorale al fine esclusivo di restaurare un sistema proporzionale che, nel rispetto dei collegi unici nazionali - unica innovazione da condividere considerata la necessità di evitare nella designazione dei candidati al CSM localismi che impedirebbero designazioni di alto profilo - permetterebbe il ritorno a un sistema pienamente rappresentativo.
      Ferma restando, dunque, la previsione di tre collegi unici nazionali, con l'articolo 2 della presente proposta di legge, che sostituisce l'articolo 23 della legge 24

 

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marzo 1958, n. 195, si prevede che all'elezione in ciascuno di essi possano partecipare le liste di magistrati presentate da almeno cento elettori; l'articolo 3, che sostituisce l'articolo 25 della legge n. 195 del 1958, regola la nomina delle commissioni elettorali necessarie; l'articolo 4, che sostituisce l'articolo 26 della legge 195 del 1958, prevede il numero di preferenze possibili per ogni collegio; l'articolo 5, che sostituisce l'articolo 27 della legge n. 195 del 1958, regola lo scrutinio e l'assegnazione dei seggi; l'articolo 6, che sostituisce l'articolo 39 della legge 195 del 1958, riguarda le modalità di sostituzione eventuale dei componenti eletti.
      Nella proposta di legge è anche previsto, all'articolo 1, che apporta modifiche agli articoli 1, 4 e 5 della legge n. 195 del 1958, l'aumento del numero dei componenti del CSM che tornano ad essere venti togati e dieci laici eletti dal Parlamento, come era previsto prima dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 2002, n. 44, in modo da restituire efficienza al CSM il cui operato, contrassegnato da ritardi spesso cospicui nello svolgimento delle pratiche, è stato stigmatizzato anche dal Presidente della Repubblica.
      La proposta di legge, inoltre, all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2, eleva a sei il numero dei membri supplenti della sezione disciplinare, adeguando la disposizione a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 262 del 22 luglio 2003.
 

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